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Gli insetti
grillo - larva

Confronto grillo – larva Regolamenti di esecuzione

A qualche mese dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale dell’ultimo atto di esecuzione sugli insetti commestibili, facciamo un confronto su alcuni aspetti che riguardano il grillo e la larva della farina nei rispettivi Regolamenti Attuativi.

Larva della Farina

Il  REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/882 DELLA COMMISSIONE del 1 giugno 2021 che autorizza l’immissione sul mercato della larva di Tenebrio molitor essiccata quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione è il 2021/882.

La larva di Tenebrio molitor essiccata, come specificato nell’allegato del presente regolamento, è inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Il nuovo alimento è l’intera larva gialla della farina essiccata termicamente, intera (larva sbiancata ed essiccata in forno) o sotto forma di polvere.

Il termine «larva della farina» si riferisce alla forma larvale del Tenebrio molitor, una specie di insetti appartenente alla famiglia dei Tenebrionidae. L’intera larva della farina è destinata al consumo umano e nessuna delle sue parti viene rimossa. Prima della fase di essiccamento termico è necessario un periodo minimo di digiuno di 24 ore per consentire lo svuotamento intestinale delle larve.

Grillo

Il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2022 che autorizza l’immissione sul mercato di Acheta domesticus congelato, essiccato e in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione è il 2022/188.

L’Acheta domesticus congelato, essiccato e in polvere, come specificato nell’allegato del presente regolamento, è inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

Il nuovo alimento è costituito dal grillo domestico intero, congelato, essiccato e in polvere. Il termine “grillo domestico” si riferisce agli esemplari adulti di Acheta domesticus, una specie di insetti appartenente alla famiglia dei Grillidi. Il nuovo alimento è destinato a essere commercializzato in tre diverse forme, ossia: i) A. domesticus trattato termicamente e congelato intero (AD congelato), ii) A. domesticus trattato termicamente e liofilizzato intero (AD essiccato) e iii) A. domesticus trattato termicamente, liofilizzato e macinato intero (polvere di AD intero). Prima dell’uccisione tramite congelamento è necessario un periodo minimo di 24 ore di digiuno per consentire lo svuotamento intestinale degli esemplari adulti.

Confronto Grillo – Larva nei Regolamenti di esecuzione

 

Riportiamo alcuni estratti dagli allegati dei Regolamenti di esecuzione. Dal confronti si evince che, differenze di composizione a parte, alcuni parametri sono simili. I limiti minimi di sicurezza microbiologica sono identici, ma nell’allegato riferito all’Acheta domesticus sono specificate voci non presenti nell’allegato del regolamento della larva.

Per la Tenebrio molitor:

Confronto tra categorie di alimenti in cui è possibile inserire il grillo e la larva autorizzati

 

Le categorie di alimenti in cui è possibile inserire il grillo, anche in forma di polvere, sono numerose.

Nel Reg 2021/882 sono indicate meno categorie. Tuttavia, in   “prodotti proteici” si possono ipotizzare formulazioni di prodotto abbastanza diversi tra loro.

L’aspetto che ci sembra interessante sottolineare è la quantità consentita di farina di grillo vs farina di larve in prodotti che, riguardano la categoria pasta.

Infatti, nel Reg UE 2022/188 è consentito formulare prodotti a base di pasta (o pizza) con il 5% di novel food in forma di farina, ma se la pasta è secca si potrà inserire solo l’1%,

Nel Reg UE 2021/882 non viene fatta esplicitamente differenza tra pasta secca e altri prodotti a base di pasta. La percentuale di farina di larva consentita è in questo caso del 10%.

Un altro esempio riguarda i biscotti. 10% se si usa larva della farina, e 8% quando si volesse invece incorporare farina di grillo.

Perché siano presenti differenze di livelli massimi tra i due insetti non ci è noto.

Nella stesura del nostro dossier, almeno per la pasta, noi cercheremo di ottenere una percentuale consentita massima almeno del 10%.

Nelle nostre prove abbiamo infatti visto che questa percentuale è ottimale sia per la preparazione industriale che “in home” , e si presta con successo alla realizzazione di pasta fresca e secca.

 

 

 

 

 

 

 

 

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