Insetti vivi come mangime per pesci, avicoli e suini in Italia
Si possono utilizzare gli insetti vivi come mangime per pesci, polli e suini in Italia?
Si, gli insetti vivi sono ammessi per l’alimentazione di animali da reddito in Italia, ad esclusione dei ruminanti.
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L’utilizzo di insetti vivi per allevamento di animali da reddito non è specificatamente regolato da norme Europee. La commissione lascia ai Paesi Membri la facoltà di autorizzare o meno l’utilizzo di insetti vivi come mangime.
Esprimendosi con una nota, il Ministero della Salute consente da Settembre 2023 l’utilizzo di insetti vivi in allevamenti di pesci, avicoli e suini.
Nota del Ministero della Salute su insetti vivi utilizzati in allevamenti di pesci, avicoli e suini in Italia.
La Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari aggiorna le disposizioni risalenti al 2017 e pubblica nel settembre 2023 una Nota al fine di renderle più coerenti con la normativa in vigore e con il contesto produttivo attuale.
Nella nota si menzionano i vantaggi degli allevamenti di insetti nell’ambito dell’economia circolare e della riduzione degli sprechi e inquadra gli insetti come una fonte proteica di elevato valore biologico, alternativa alle altre proteine di origine animale nei mangimi.
Punti principali della nota Ministeriale sugli insetti nei mangimi di pesci, polli e suini
Tra gli argomenti trattati nella nota Ministeriale, alcuni tra i più rilevanti sono:
1) alimentazione degli insetti destinati alla produzione di mangimi
2) registrazione dell’allevamento
3) misure di controllo sanitario
4) raccolta degli insetti destinati all’alimentazione animale
5) gestione igienica del substrato utilizzato
6) importazione di insetti vivi destinati all’alimentazione animale
Vengono inoltre ben definiti gli insetti vivi, quelli trasformati trasformati, le PAT
- a) Insetto vivo: insetto vivo a qualsiasi stadio di accrescimento (uovo, larva, crisalide/pupa, adulto);
- b) Insetto trattato: insetto morto a qualsiasi stadio di accrescimento sottoposto a un trattamento, quale ad esempio disidratazione, essiccazione, fermentazione, frantumazione, congelamento, surgelazione ecc., diverso dai metodo di trasformazione di cui al reg. (UE) 142/2011, allegato IV capo III;
- c) PAT di insetto: proteine animali trasformate come definite nel reg. (UE) 142/2011, derivate da insetti a qualsiasi stadio di accrescimento;
- d) Stabilimento: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell’allevamento all’aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti insetti, su base temporanea o permanente.
Alcune considerazioni della Nota su utilizzo di insetti vivi come mangime per suini, pesci e avicoli
Insetti vivi: NON sono soggetti al reg. (CE) 1069/2009 in quanto NON sono sottoprodotti di origine animale. Permane il divieto di somministrazione ai ruminanti come previsto dall’articolo 7 del reg. (CE) 999/01; Possono quindi essere somministrati, nel nostro paese, come mangime negli allevamenti di suini, pesci e avicoli.
2. Insetti trattati: sono soggetti al reg. (CE) 1069/2009 in quanto sottoprodotti di categoria 3 ai sensi dell’articolo 10, lettera l) ovvero “invertebrati acquatici e terrestri, diversi dalle specie patogene per l’uomo o per gli animali” del reg. (CE) 1069/2009. Tali sottoprodotti possono essere somministrati ad animali da allevamento, diversi da animali da pelliccia, solo previa trasformazione secondo un metodo di trasformazione da 1 a 5 e 7, di cui all’allegato IV, Capo III del reg. (UE) 142/2011. Di conseguenza, gli insetti che hanno subito un trattamento differente non possono essere somministrati ad animali da allevamento diversi da quelli da pelliccia.
In pratica: l’insetto deidratato o congelato tal quale NON PUO’ essere somministrato come mangime, ma se è ridotto in polvere dopo essere stato deidratato PUO’ essere utilizzato negli allevamenti anche di suini, avicoli e pesci.
3. Grassi e oli derivati da insetti: NON rientrando nel FEEDBAN, possono essere destinati anche ad animali di allevamento.
Registrazione di un allevamento per produrre mangimi di pesci, avicoli e suini
Come si registra un allevamento di insetti per uso mangimistico:
Gli operatori che detengono insetti ai fini dell’alimentazione degli animali da allevamento devono attenersi alle specie elencate dall’allegato X capo II sezione 1 del reg. (UE) 142/2011 ed essere registrati in BDN ai sensi del D.lgs. 134/2022 e del suo manuale operativo, inserendo le informazioni richieste dal sistema informativo.
I produttori di insetti vivi ad uso mangimistico sono soggetti al rispetto dei requisiti di igiene e alle altre condizioni previste per gli operatori primari del settore dei mangimi riportati nel reg. (CE) 183/2005 e devono pertanto essere registrati ai sensi dell’articolo 9 del regolamento per le attività di cui all’art.5.1 dello stesso.
Nella nota del Ministero vengono inseriti anche un paragrafo riguardante l’alimentazione degli insetti destinati ad uso mangimistico e aspetti riguardanti le misure di controllo sanitario degli allevamenti di insetti destinati a tale finalità.